Per le persone giuridiche, all’epoca dei fatti, il termine di presentazione del modello era fissato a un mese dalla data di scadenza prevista per l’approvazione del bilancio.
L’approvazione del bilancio in seconda convocazione non influisce sui termini per la presentazione della dichiarazione, rilevando a tal fine il solo dato normativo.
Questo, in sintesi, è il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 11452 del 23 maggio.
Infatti, l’articolo 9, comma 2, Dpr 600/1973, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, prevedeva, per i soggetti Irpeg, l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il termine di un mese dalla scadenza di quello previsto per l’approvazione del bilancio o rendiconto, oppure, nel caso in cui detta approvazione non fosse avvenuta nel termine stabilito dalla legge o dall’atto costitutivo, nel giorno di scadenza del termine stesso.
Attualmente, la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ex articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998. Ai fini della presentazione, pertanto, ora non rileva più la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, piuttosto la data di chiusura del periodo d’imposta.
Il fatto
La vicenda riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa nei confronti di una società, per sanzioni e interessi. Nello specifico era stato contestato il tardivo versamento di talune imposte per le annualità 1995-1996.


