Ciò che conta, per avere di nuovo diritto all’agevolazione “prima casa”, è soltanto l’assoluta inadeguatezza (determinata, ad esempio, da inagibilità) dell’immobile preposseduto.
I benefici per l’acquisto della prima casa non spettano al contribuente che possiede un altro immobile non adatto a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche complessive, le esigenze abitative del proprio nucleo familiare. La “scomodità” per i figli, quand’anche di sesso diverso, di dover dormire nella stessa camera non equivale a inidoneità abitativa.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 2278 del 5 febbraio 2016, confermando la pronuncia impugnata.
La vicenda
Con avviso di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate accertava l’indebita fruizione dell’agevolazione “prima casa” nei confronti di due contribuenti, in quanto, al momento dell’acquisto, risultavano proprietari di un altro immobile nell’ambito dello stesso comune.
Giunto in contenzioso, l’atto veniva annullato dalla Ctp di Firenze, con esito confermato in sede di appello.


