La corte costituzionale, con la recente sentenza dell’1 luglio 2013, n. 170, si è pronunciata in merito alle modifiche introdotte dall’art. 23, c. 37°, ultimo periodo, e 40°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111 in tema di privilegio dell’Erario per crediti per imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e ILOR, indipendentemente dall’anno di iscrizione a ruolo.
In particolare, il giudizio della Corte Costituzionale ha riguardato la validità della RETROATTIVITA’ delle norme, che hanno comportato la necessità di rivedere tutti gli stati passivi che non fossero già arrivati alla fase del riparto finale, provocando lo "scavalcamento" dell’Erario a danno di altri creditori.
La Corte ha stabilito che tale norma è illegittima e pertanto, se lo stato passivo è divenuto definitivo questo non si tocca e pertanto il riparto si fa in base allo stato passivo esecutivo, senza modifica alcuna: i crediti erariali sorti prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto già ammessi in chirografo allo stato passivo divenuto definitivo della procedura fallimentare rimangono tali.


