Il fine solidaristico dell’organizzazione deve riguardare categorie di persone in condizioni di oggettivo disagio, specialmente se si tratta di attività educative.
Per beneficiare del regime tributario agevolativo, l’attività di formazione di una Onlus deve rivolgersi a soggetti appartenenti a fasce sociali deboli, per condizioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, o per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, non essendo sufficiente che sia svolta nei confronti di una generica pluralità di persone.
In questi termini si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 7311 del 28 marzo che, nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997. L’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus, successiva al controllo dell’Agenzia delle Entrate sul possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 10, consente all’organizzazione di beneficiare di un regime tributario agevolativo.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti, se iniziale, non consente di acquisire la qualifica di Onlus, se successiva, ne determina la perdita. Nel primo caso verrà adottato un provvedimento di diniego, nel secondo un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe (impugnabile innanzi al giudice tributario, come chiarito dalla Cassazione, sezioni unite 1625/2010).


