Risoluzione del 24/07/2014 n. 71 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.
L’Agenzia Entrate ha recentemente precisato che nel caso di una società che vende una barca da diporto a un soggetto Iva UE, con trasferimento nel Paese di destinazione effettuato dallo stesso cessionario, in assenza del documento di trasporto ufficiale (CMR), per provare l’uscita del bene dal territorio dello Stato, dovrà essere fornita, tra l’altro, una dichiarazione resa dall’acquirente (accompagnata da idonea documentazione, ad esempio un contratto di ormeggio con il porto estero), che attesti l’avvenuto trasferimento fisico dell’imbarcazione.
Il cedente, inoltre, dovrà custodire ed esibire, in caso di controllo, anche i documenti ufficiali: la fattura, il documento bancario, il contratto di vendita, il passaggio di proprietà, l’atto da cui risulta la cancellazione dal registro italiano e quello che attesta l’avvenuta iscrizione nel registro francese, il modello Intrastat relativo alle operazioni intracomunitarie.
La sola procedura di dismissione della bandiera italiana con la cancellazione dell’imbarcazione dal registro italiano delle unità da diporto non è considerata sufficiente dall’Agenzia Entrate perché non dimostra che il mezzo abbia lasciato le acque territoriali italiane per dirigersi verso lo Stato membro dell’acquirente.


