Nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla sulla base del criterio equitativo, potendo a tal fine valutare ogni elemento utile, senza peraltro essere tenuto ad indicare specificamente le ragioni della decisione presa (Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n. 3131), con il solo limite, in pratica, di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, o di disporre statuizioni abnormi.
Ne consegue quindi che la pronuncia inerente alle spese processuali può ritenersi censurabile solo se le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa mentre, viceversa, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese non è sindacabile per difetto di motivazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5861).
www.gazzettaamministrativa.it – segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 1.12.2014.


