È la valutazione delle sezioni unite invitate a esprimersi se, piuttosto, tale potere dovesse essere attribuito espressamente nell’incarico affidato dalla parte rappresentata.
In base a una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale e atta a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (articoli 24 e 111 della Costituzione), la procura alle liti, conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”), è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.
Lo hanno chiarito le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 4909 del 14 marzo 2016.
I fatti
Un condominio, sulla base di una generica procura alle liti rilasciata dall’amministratore a margine del ricorso, ha ottenuto dal tribunale il decreto ingiuntivo a carico di due condòmini per il pagamento della somma da loro dovuta a titolo di quota di pertinenza della spesa per lavori compiuti nello stabile.


