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La procedura per gestire la compensazione di crediti debiti tra imprese

Il Capo IV – Sezione III – del LIBRO QUARTODelle obbligazioni del Codice Civile regolamenta la compensazione.

Quando due soggetti sono reciprocamente obbligati, l’uno verso l’altro, i due debiti (e corrispondenti crediti) si estinguono per le quantità corrispondenti con effetto dal giorno della loro coesistenza.
La compensazione si verifica quindi in automatico, ma solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi (quindi determinati nel loro ammontare) ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.
 
La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi:

  1. di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
  2. di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
  3. di credito dichiarato impignorabile;
  4. di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
  5. di divieto stabilito dalla legge (artt 447, 1272, 1824, 2271, 2805 del Codice Civile e art. 56 l.f.). Tra i casi più frequenti ricordiamo, per esempio, che non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

A prescindere da tutte le condizioni previste e regolate dal Codice Civile, l’ultimo articolo della Sezione III – Della compensazione, il 1252, prevede che compensazione possa comunque aver luogo “per volontà delle parti” che possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione. L’unica eccezione resta legata al fatto che non si tratti di crediti non compensabili (art. 1247 del Codice Civile).
 
Per formalizzare una “compensazione”, si propone un modello formato mediante scambio di corrispondenza.
Ricordiamo a tal proposito che secondo la dottrina non è necessario che, per l’invio di atti formatisi mediante scambio di corrispondenza, venga utilizzato il mezzo postale.
E’ però fondamentale che l’atto formato per corrispondenza sia “costituito” da due documenti redatti in forma epistolare, recanti ognuno la sola firma di una delle parti.

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