Poiché le norme agevolative costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni ordinarie, spetta al contribuente che vuole far valere tali circostanze provarne l’esistenza.
La cessione di pertinenze (box-autorimesse, nella fattispecie), con atto separato, da parte della società costruttrice a soggetti già proprietari degli appartamenti, sconta l’Iva ordinaria, salvo che la società dimostri di aver costruito gli immobili – sin dall’inizio – con le autorimesse, oppure che i box rientravano in uno specifico programma con il Comune per la loro fabbricazione.
Ciò in quanto le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono eccezione al regime ordinario generale e, quindi, spetta al contribuente provare l’esistenza dei presupposti, per la loro applicazione, posti a fondamento della relativa richiesta.
Lo ha precisato la Cassazione, con l’ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014.
I fatti
Con avviso di accertamento per l’anno 2005, l’Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% adottata per la cessione separata dei box-autorimesse rispetto alle unità principali non di lusso e diverse dalla prima casa.


