Una firma illeggibile non vanifica l’avviso di accertamento. Inoltre, l’attività investigativa del fisco esula dal rincorrere il contribuente nei suoi trasferimenti di domicilio.
Nel caso di illeggibilità della firma della relata di notifica di un accertamento, spetta all’interessato – superando la presunzione che il sottoscrittore qualificatosi nell’atto come pubblico ufficiale aveva il potere di apporre la firma – dimostrare la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata.
Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 23324/2013, ove è stato anche ribadito che la ritualità della notificazione eseguita secondo il rito “degli irreperibili” va verificata con riguardo alle indagini svolte al momento di esecuzione della notifica, anche quando a posteriori risulti che l’interessato non era irreperibile presso il domicilio fiscale, ma si era semplicemente trasferito nell’ambito dello stesso comune.
La vicenda
Un contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento notificatogli in relazione a Irpef e Ilor per l’anno di imposta 1996.
Il ricorso veniva accolto parzialmente, con sentenza contro la quale l’ufficio proponeva appello principale.


