La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 45919 del 6 novembre 2014, ha stabilito che il datore di lavoro deve sempre provvedere alla valutazione del rischio rumore con redazione di apposito rapporto da tenere a disposizione degli ispettori ed è responsabile penalmente in caso di omissione.
Il mancato superamento del limite di decibel consentito per legge non esonera il datore di lavoro dall’obbligo.


