Corte di Cassazione sent. n. 2612 dell’11/2/15, n. 4030 del 27/2/15, n. 6205 del 27/3/2015.
La Cassazione (con una serie di recenti sentenza) ha ribadito che la deducibilita’ dei costi scaturenti da operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi black list, e’ subordinata solo alla prova della operativita’ dell’impresa estera contraente e della effettivita’ della transazione commerciale, a prescindere dalla separata indicazione in dichiarazione dei costi suddetti.
La separata indicazione dei costi (come variazione in aumento e variazione in diminuzione nel quadro RF di UNICO) e’ obbligo di carattere meramente formale, passibile di sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (art. 8, co.1 del D.lgs. n. 471/1997).


