A differenza di quanto avviene nel giudizio civile, il difetto di assistenza tecnica nel contenzioso tributario non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale.
Il termine “lungo” per l’impugnazione della sentenza tributaria, in assenza di notificazione a istanza di parte, decorre dalla pubblicazione della pronuncia anche quando quest’ultima sia viziata sotto il profilo della nullità.
Questo, in breve, il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 839 del 17 gennaio 2014, in cui la Cassazione ha, in particolare, chiarito che il vizio di nullità derivante dalla mancata emissione dell’ordine di munirsi del difensore tecnico si converte in motivo di gravame da far valere entro il termine decadenziale (un tempo annuale, oggi semestrale) fissato dalla legge.
La vicenda di merito
Una Srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio del registro di Roma aveva rettificato il valore finale di un terreno di proprietà della società stessa, da questa denunciato in minor somma nell’anno 1991 ai fini dell’Invim straordinaria.


