Senza difetti l’avviso di accertamento basato su indagini svolte da un reparto della polizia tributaria che opera fuori dai confini di competenza dell’ufficio tributario.
La Corte di cassazione, con ordinanza 8 gennaio 2015, n. 90, ha affermato, in tema di ispezioni fiscali, il rilevante principio secondo cui e’ valido ed efficace l’accertamento conseguente alla verifica effettuata da organi della Guardia di finanza non competenti per territorio. Cio’ perche’ gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che il Corpo esegue in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell’Amministrazione finanziaria, pertanto sono utilizzabili a fini fiscali ancorche’ provengano da reparti di stanza in localita’ diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta.
Il fatto
Una societa’ ha promosso una controversia nei confronti di un avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap, eccependo, tra i diversi motivi, che l’atto era fondato sulle risultanze di una verifica eseguita da un reparto della Guardia di finanza non avente competenza territoriale rispetto alla sede della contribuente.


