La disciplina del “giusto risarcimento”, per mancato rispetto del termine ragionevole, non e’ applicabile ai giudizi in materia fiscale involgenti la potesta’ impositiva dello Stato.
La Corte di cassazione, con la sentenza 4282 del 3 marzo 2015, ha escluso dalla disciplina dell’equo indennizzo, per violazione del termine ragionevole processuale, le controversie in materia tributaria nelle quali l’esistenza del diritto al rimborso di un tributo gia’ corrisposto dipenda dall’accertamento della fondatezza o meno della correlata pretesa impositiva ovvero riguardi un rapporto obbligatorio interamente regolato da norme di diritto pubblico, che sottraggono la causa alla materia civile di cui all’articolo 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu).
Il Collegio e’ stato chiamato a risolvere un particolare caso sollevato da un contribuente, che chiedeva la corresponsione dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo tributario, ai sensi dell’articolo 5-ter della legge 89/2001.
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