La liberalità del genitore è una prassi che non rientra fra gli eventi di “comune esperienza” che consentono al giudice di formulare la decisione senza bisogno di prove.
In tema di accertamento sintetico, la liberalità del genitore nei confronti di un figlio costituisce evento probabile che il contribuente ha l’onere di provare e non un fatto notorio: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il “fatto notorio”, che rappresenta una deroga al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Da ciò deriva che non si considerano rientranti in tale nozione quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o che presentano carattere di probabilità, né quelle conoscenze che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 14063 del 20 giugno, che, seppure in tema di accertamento sintetico, ha confermato l’orientamento restrittivo della giurisprudenza in relazione al concetto di “fatto notorio”.


