La circostanza che lo scopo asserito del comportamento illegale fosse il pagamento in nero di parte delle competenze spettanti ai propri dipendenti, non scagiona dal reato.
Lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniuga con una distinta e autonoma finalità extratributaria, sempre che quest’ultima non sia perseguita dal contribuente in via esclusiva. Il dolo specifico (ossia il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto) richiesto per l’integrazione dalla figura di reato prevista dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 sussiste anche quando a esso si affianchi una distinta e autonoma finalità extraevasiva non perseguita in via esclusiva, con la precisazione che il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Ad affermarlo, la Corte di cassazione, con la sentenza 27112 del 30 giugno 2015.
Il fatto
La decisione della Corte è scaturita dal ricorso presentato da un imprenditore condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, avendo ideato e posto in essere un complesso disegno criminoso atto a evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di pagare i propri dipendenti in nero, servendosi di “cartiere” compiacenti che emettevano false fatture.


