Lo scomputo dell’imposta dipende dalla classificazione catastale dei fabbricati, senza tener conto del loro effettivo utilizzo. Questo è scritto nella norma di riferimento.
Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, anche se utilizzati, secondo la normativa regionale di settore, nell’ambito di un’attività turistico-recettiva.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 27690 dell’11 dicembre 2013 della Cassazione che, nell’accogliere le doglianze dell’ufficio, ha negato la detrazione Iva assolta sull’acquisto di un fabbricato composto da più appartamenti accatastati come A/2.
La sentenza è in linea con l’orientamento di prassi, secondo cui la distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, ai fini dell’applicabilità dell’indetraibilità oggettiva enucleata all’articolo 19-bis, comma 1, lettera i), del Dpr 633/1972, deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo (cfr circolari nn. 27/2006 e 182/1996).


