La Legge di Stabilita’ 2016 ha introdotto una disposizione con cui disciplina un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La disciplina agevolativa si pone come strumento stabile di sostegno alla contrattazione di secondo livello in quanto non è circoscritta a determinati periodi di imposta.
In base a quanto previsto dalla disposizione, sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, ed entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 8/2016 fornisce i primi chiarimenti sulle modalità di applicazione della disciplina, specificando che l’agevolazione si applica solo alla retribuzione che è corrisposta a titolo di “premio” e non anche ad altre somme connesse alla gestione del rapporto di lavoro e legate alla produttività, come ad esempio gli straordinari.
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