(art. 33 del D.L. 83/2012 – Circolare Assonime n. 15/2013)
A decorrere dal periodo d’imposta 2012 sono deducibili dal reddito le perdite su crediti di modico valore che non giustifichino azioni di recupero (che potrebbero rivelarsi antieconomiche). La miniperdita è deducibile dal reddito se sono trascorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento e se di singolo importo non superiore a 2.500 euro (limite elevato a 5.000 euro per le imprese con fatturato superiore ai 100 milioni di euro.
Anche secondo Assonime il decorso dei sei mesi dovrebbe rappresentare il primo momento (e non l’unico) a partire dal quale l’impresa creditrice, imputando la perdita a conto economico, ottiene il diritto alla deduzione.


