Circolare Agenzia Entrate 33/E dell‘8 novembre 2013.
L’indennità suppletiva di clientela costituisce, insieme all’indennità di risoluzione del rapporto e all’indennità di meritocrazia, l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
Per anni si è dibattuto se la deducibilità di tale indennità fosse riconosciuta “per cassa” o per competenza.
Con la circolare 33/2013 l’Agenzia Entrate ha finalmente recepito quanto sancito dalla giurisprudenza prevalente e ha confermato che gli accantonamenti effettuati dalla casa mandante per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili secondo il criterio di competenza, ferma restando la tassazione separata (su opzione) in capo all’agente persona fisica o socio di società di persone.


