La qualificazione tra le spese di pubblicità e di rappresentanza dei costi sostenuti dalle imprese per promuovere i propri prodotti e/o la propria attività ha impegnato il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive sin dalla sua costituzione.
Vediamo come il Comitato è intervenuto in più occasioni fissando i criteri distintivi tra le due tipologie di spese.
La differenza è di non poco conto in relazione alla deducibilità di tali costi: integrale per le spese di pubblicità ovvero limitata a 1/3 della spesa sostenuta per le spese di rappresentanza.
La partecipazione della clientela a meeting:
ai fini dell’esatta qualificazione dei costi di vitto, alloggio e trasporto della clientela tra le spese di pubblicità o di rappresentanza, occorre verificare la diretta o indiretta connessione degli oneri con i ricavi conseguiti.
In assenza di dimostrazione della necessaria correlazione con i ricavi, i costi sostenuti per vitto, alloggio e trasporto della potenziale clientela sono qualificabili come spese di rappresentanza.
Sono, invece, integralmente deducibili, sempre secondo il Comitato, in quanto considerati spese gestionali i costi sostenuti per attività promozionali dirette ai soli clienti effettivi.
I costi connessi all’organizzazione del convegno e all’allestimento di stand espositivi sono spese di pubblicità;
— le spese di trasporto e ospitalità degli invitati al convegno sono qualificabili come spese di rappresentanza;
— le spese relative a beni distribuiti gratuitamente ai partecipanti sono integralmente deducibili.


