Il cliente poteva comunque chiedere all’autorita’ giudiziaria copia degli atti per presentare il ricorso, dal momento che il fermo e il sequestro dei documenti erano a lui noti.
La circostanza che il proprio professionista di fiducia sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in pendenza del termine per proporre ricorso non e’ di per se’ causa idonea per ottenere la rimessione in termini per l’impugnazione dell’atto tributario. Cio’ soprattutto quando, a fronte della notorieta’ dell’evento, l’interessato non si sia attivato presso l’autorita’ giudiziaria o l’ufficio per ottenere copia dei documenti necessari per presentare ricorso avverso l’atto stesso.
Cosi’ ha concluso la Ctp di Bari nella sentenza n. 7/3/15 del 13 gennaio 2015, ove e’ stato altresi’ rilevato che l’istanza di rimessione in termini deve essere sempre collegata a un ricorso incardinato davanti al giudice.
Il fatto
Il 27 settembre 2010, l’ufficio Grandi contribuenti della Dr notificava un avviso di rettifica con cui accertava nei confronti di una Spa operante nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di diversi prodotti merceologici una maggiore Iva per oltre 14,5 milioni di euro relativamente al 2005.
L’impugnazione, che avrebbe dovuto essere proposta entro il successivo 26 novembre (ovvero “a pena di inammissibilita’ entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992), non veniva presentata nei termini.


