Il contribuente deve annotare sull’apposito registro i documenti comprovanti acquisti e importazioni, altrimenti l’ufficio è legittimato a procedere al recupero d’imposta.
La detrazione Iva non spetta al contribuente che ha annotato le fatture d’acquisto su fogli mobili protocollo, scritti a mano e non bollati, invece che sull’apposito registro.
È quanto si desume dalla sentenza 20698 dell’1 ottobre 2014, con cui la Cassazione ha ribaltato il verdetto della Ctr, che aveva invece ritenuto adeguato il comportamento del contribuente.
La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, esercente il commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande, due avvisi di accertamento (annualità 1998 e 1999) volti al recupero dell’Iva indebitamente detratta, atteso che le fatture d’acquisto erano state annotate su fogli mobili uso bollo anziché nell’apposito registro.
L’accertato impugnava detti avvisi dinanzi alla Ctp, la quale accoglieva il ricorso con sentenza confermata, in sede d’impugnazione, dalla Ctr.


