La vicenda riguarda l’omesso versamento, da parte di un imprenditore, dell’Iva riferita all’anno d’imposta precedente per un importo superiore alla soglia di punibilità, per cui lo stesso veniva imputato del reato previsto dall’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, a cui il tribunale aveva applicato la pena stabilita dall’accordo delle parti, senza tuttavia disporre la confisca obbligatoria.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22975 del 28 maggio, ha stabilito che la confisca del profitto del reato, corrispondente all’ammontare dell’imposta evasa, può essere disposta anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. La disposizione sulla confisca, infatti, è applicabile anche alla sentenza di patteggiamento, "risultando altrimenti in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 322-ter codice penale". Il patteggiamento dunque non esclude la confisca in quanto l’accordo con il giudice non può assolutamente compromettere le pene accessorie, che restano in ogni caso fuori dalla disponibilità delle parti.


