È legittimo l’accertamento basato su ciò che afferma una persona interna e, pertanto, non estranea alle operazioni realizzate dalla società sottoposta a verifica fiscale.
Con ordinanza n. 22616 del 24 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha stabilito che le dichiarazioni rese dall’amministratore della società nel corso della verifica non hanno contenuto testimoniale, ma sono qualificabili come confessione stragiudiziale, in virtù del nesso d’immedesimazione organica che lega il rappresentante legale con la società rappresentata.
Le dichiarazioni in questione, pertanto, possono legittimamente fondare l’accertamento del maggior reddito imponibile.
I fatti di causa
La vicenda riguarda quattro avvisi di accertamento, con i quali l’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini Iva e Irap, i ricavi di una società di persone avvalendosi del metodo analitico-induttivo e, ai fini Irpef, i redditi dei tre soci.


