La Corte di Cassazione ha sentenziato (Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013) che, in ipotesi di mancata fruizione delle ferie, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva anche se la mancata fruizione non dipende dal datore e il contratto collettivo applicabile in azienda prevede il pagamento soltanto quando la mancata fruizione sia dipesa da motivi di servizio.
L’indennità sostitutiva riveste sia un carattere risarcitorio, poiché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo, sia un carattere retributivo, poiché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe invece dovuto essere lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.


