Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11833 del 16-05-2013, hanno deliberato in merito alla questione del divieto, per i dipendenti pubblici in part-time, di svolgere nel tempo libero la propria professione di avvocato, in difesa dell’indipendenza del legale e l’imparzialità per garantire l’effettività del diritto di difesa e il buon andamento della pubblica amministrazione.
Una volta decorsi i termini per la scelta tra l’una o l’altra professione, scatta quindi il divieto di iscrizione all’albo o la cancellazione dallo stesso per incompatibilità ex legge n. 339/2003.
La sentenza dichiara infatti che “La legge n. 339/2003 è finalizzata infatti a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della PA. (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense onde garantire l’effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); in particolare la suddetta disciplina mira ad evitare il sorgere di possibile contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente ed interesse della PA, ed è volta a garantire l’indipendenza del difensore rispetto ad interessi contrastanti con quelli del cliente; inoltre il principio di cui all’art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è poi facilmente conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell’assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni”.


