La sentenza del giudice tributario, divenuta definitiva per mancata impugnazione, ha valore di legge in un’altra controversia tra le stesse parti e per lo stesso rapporto tributario.
In questo caso è precluso al giudice presso cui pende la causa, un riesame delle questioni di fatto e di diritto già decise.
L’importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n.362 dell’11 gennaio 2006.
Secondo la Cassazione, la sentenza definitiva non ha il valore di prova, ma deve essere assimilata, «per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, agli atti normativi, con la conseguenza che l’interpretazione del giudicato deve essere trattata alla stregua dell’interpretazione delle norme anziché all’interpretazione dei negozi ed atti giuridici».
È quindi denunciabile con ricorso per Cassazione il contrasto con il cosiddetto “giudicato esterno”, così come avviene per lo ius superveniens, vale a dire quando viene emanata una nuova norma in corso di giudizio.


