L’obbligo di adempiere alla richiesta di versamento tributario non necessita che siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli dichiara la non conoscenza.
La cartella con cui l’Amministrazione chiede il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, atteso che la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione dallo stesso contribuente.
Questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 27455 del 9 dicembre che, in accoglimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
La vicenda origina dal ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento – inerente Irpef, Irap e Iva, anno 2000 e 2001 – dallo stesso ritenuta priva di idonea motivazione.


