Non è da considerarsi illegittima la notifica in luogo diverso dall’ultimo domicilio fiscale noto, se la procedura eseguita è addirittura più garantista per il contribuente.
Deve ritenersi valida la notifica di una cartella di pagamento effettuata presso la residenza estera di un soggetto non residente mediante consegna al coniuge convivente.
Infatti, sebbene la disciplina della notificazione preveda che gli atti tributari debbano essere notificati presso il domicilio fiscale del contribuente, la sua inosservanza non comporta ex se l’illegittimità della notifica quando essa è eseguita mediante una procedura più garantista per il contribuente quale, appunto, la notifica presso la residenza del destinatario con consegna al coniuge convivente.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 18934 del 24 settembre 2015.
Il fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile, per tardiva proposizione, il ricorso di un contribuente non residente in Italia avverso la cartella di pagamento, per il recupero di Iva, emessa a seguito della definitività del prodromico avviso di accertamento.


