Il
concessionario non può in alcun modo invocare la eventuale conoscenza di fatto, acquisita dal
contribuente, in merito alle ragioni sottostanti l’emissione del ruolo e della
cartella.
Sono le
conclusioni ribadite dalla recente sentenza n. 229/10/13 della Commissione
Tributaria Provinciale di Genova.
Nella stessa
sentenza i giudici di legittimità hanno altresì ribadito la necessità di
un conteggio chiaro degli interessi addebitati, riportante il dettaglio delle aliquote applicate, delle annualità prese in considerazione, non essendo
sufficiente una indicazione globale degli stessi nella cartella di pagamento.


