La commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza n. 86 del 9 maggio 2013, ha stabilito che, nel caso la banca tardasse a registrare un’operazione di versamento delle imposte a causa delle festività natalizie, non sono previste sanzioni per il contribuente.
In casi come questi, di tardivo versamento delle imposte, che possa essere imputato agli istituti di credito a causa delle festività natalizie, il contribuente che abbia provveduto al versamento entro i termini non può essere ritenuto responsabile e quindi sanzionato.
La vicenda riguarda un contribuente aveva provveduto, in data 24 dicembre 2009 (e quindi entri i termini prescritti) al versamento del secondo acconto Irpef, presentando presso la banca il modello di pagamento F24. La banca, a causa delle festività natalizie, aveva registrato l’operazione solo il 28 dicembre. Al contribuente era stata recapitata la richiesta del pagamento di una sanzione e degli interessi.


