Modificata la disciplina dell’Iva “per cassa”, ossia dei casi in cui l’Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di
servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione. La norma si applica alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro; essa prevede altresì che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
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Iva per cassa (Decreto Sviluppo, articolo 32-bis)
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