Il contribuente deve dimostrare che il mancato accantonamento dell’imposta incassata per rivalsa, non dipende da sua “negligenza” e che ha cercato di onorare il debito.
Nell’ambito di un procedimento penale per il delitto di omesso versamento dell’Iva, l’imputato che intenda invocare l’esimente della crisi di liquidità deve dimostrare “che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili”.
È quanto chiarito dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 10813 del 6 marzo.
I fatti di causa
Il rappresentane legale di una società veniva condannato per il delitto di omesso versamento dell’Iva previsto dall’articolo 10-ter del decreto legislativo 74/2000.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, per far valere la violazione del citato articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, nonché la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente evidenziava che il mancato versamento dell’imposta era dipeso dall’insufficienza dei mezzi finanziari, con la conseguenza che si era trovato nell’oggettiva impossibilità di effettuare il pagamento.


