La risposta dell’Amministrazione finanziaria a un interpello, contenente indicazioni diverse da un precedente orientamento, non configura un "presupposto per la restituzione".
La risposta all’interpello del contribuente, da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 11, legge 212/2000), e la circostanza che il contribuente si sia conformato alle indicazioni della stessa Amministrazione (articolo 10 della stessa legge), non valgono a integrare un titolo per la restituzione dell’Iva versata indebitamente, autonomo e ulteriore rispetto a quello legale, fondato sulla previsione dell’articolo 2, comma 3, lettera d), del Dpr 633/1972.
È questo il rilevante principio di diritto statuito dalla sentenza n. 20526 del 6 settembre, emessa dalla Corte di cassazione.
In sede di interpello, l’ufficio aveva risposto al contribuente ritenendo assoggettabile a Iva una cessione di campioni gratuiti di modico valore. La risposta era stata fornita il 3 agosto 2000 e poi confermata il 2 marzo 2001. A tale risposta il contribuente si era adeguato, provvedendo al relativo versamento.
Con successiva risoluzione (n. 83/2003), l’Amministrazione finanziaria aveva cambiato orientamento ritenendo non assoggettabile a Iva la cessione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), del Dpr 633/1972.
Di conseguenza, il contribuente aveva presentato una nuova istanza di interpello, in risposta alla quale l’ufficio aveva confermato la risoluzione n. 83/2003. La risposta all’interpello era stata fornita l’8 novembre 2004.


