Questo, se non c’è un nesso tra il controllo a “domicilio” e il successivo eventuale atto impositivo e il contribuente valuti l’accesso come violazione del segreto d’ufficio.
Con sentenza n. 8587/2016, le sezioni unite della Cassazione hanno stabilito che l’autorizzazione della Procura per l’ispezione fiscale può essere impugnata dal professionista soltanto di fronte al giudice ordinario, quando il procedimento non sfocia in un accertamento oppure quando l’atto impositivo non viene contestato.
Rientrano invece nella giurisdizione del giudice tributario le controversie concernenti gli ordini di verifiche fiscali impartiti dall’Agenzia delle Entrate, poiché quella tributaria è una giurisdizione a carattere esclusivo.
La vicenda
Nella sentenza del 2 maggio 2016, n. 8587, si narra che, nel corso di una verifica fiscale presso uno studio legale, veniva opposto il segreto professionale con riguardo alla corrispondenza con i clienti dello studio stesso.


