Non si tratta, infatti, di un mero errore formale privo di conseguenze sostanziali, poiché può determinare minori incassi per il Fisco e il pagamento di rimborsi non spettanti.
La Corte suprema, nella sentenza 656 del 15 gennaio, ha ribadito, in tema di Iva (in senso conforme, Cassazione, sentenze 11662/2001 e 2379/2006) il principio di diritto secondo cui la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell’anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento integrano un’ipotesi di violazione sostanziale.
Difatti, chiariscono i giudici, le norme che stabiliscono i tempi e le modalità di registrazione delle fatture Iva (articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972) “pongono in essere obblighi generalizzati di annotazione, fissando modalità ben precise, che non trovano deroga in altre disposizioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell’IVA”.
In sostanza, si tratta di obblighi preordinarti all’attività di controllo degli uffici e come tali non derogabili.


