L’autonomia acquisita dall’IRAP rispetto alle regole del Tuir, a partire dal 2008, rischia di rimanere solo un principio astratto per le società non operative. Dall’esercizio 2007, infatti, diviene pienamente operante l’estensione al tributo regionale delle regole di determinazione del reddito minimo inserite con la Finan- ziaria 2007, che si basano proprio sul risultato ai fini Ires.
Il modello 2008 per le società di capitali presenta un prospetto dedicato alla determinazione del valore minimo della produzione dei soggetti non operativi. In esso, per giungere all’individuazione del valore della produzione netta minima, la società dovrà sommare all’importo del reddito presunto individuato ai fini Ires, da indicare nel rigo IQ66, le retribuzioni del personale dipendente, i compensi dei co.co.co. e di lavoratori occasionali e l’importo degli interessi passivi dedotti, compresi quelli inclusi nei canoni dì locazione finanziaria.
L’importo, al netto di deduzioni e agevolazioni Irap, dovrà essere raffrontato con il valore effettivo della produzione, e l’ammontare più elevato rappresenterà l’imponibile Irap.
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