Il Decreto 19 marzo 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 2013
ha fornito i criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili previsti dall’art. 41, comma 2, della legge 9 novembre 2010 n. 183.
Il Decreto si compone di 8 tavole che compongono la tariffa, ed i singoli termini di essa costituiscono l’ammontare del capitale che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall’ente preposto al pagamento della prestazione.
In base alla periodicità di pagamento, le prestazioni destinate agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che siano corrisposte in 12 o 13 mensilità.
In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i coefficienti sono distinti in base al sesso e all’età del beneficiario della prestazione.
Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame, si legge nel Decreto, sono prestazioni non reversibili. Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili prese in esame nella tariffa, con esclusione della indennita’ di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l’indennita’ di frequenza e’ una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18 anni di eta’.
Qui il Testo del Decreto del 19 marzo.


