Disfarsi in extremis della proprietà del bene fingendosi incapiente, non è un rimedio valido che salva da quanto dovuto a Equitalia per non aver pagato la cartella esattoriale notificata.
L’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dpr 602/1973, può mettere in pratica ogni azione cautelare e conservativa posta a favore del creditore, ivi inclusa quella ordinaria avente l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore, agente in revocatoria, gli atti dispositivi del bene del debitore.
Questa è la conclusione sostanziale cui è giunto il Tribunale di Padova che, con la sentenza 1253/2/2013 del 16 maggio, ha accolto la domanda di Equitalia sulla base del fatto che l’elemento soggettivo richiesto, tra l’altro, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria (actio pauliana), a norma dell’articolo 2901 del codice civile, è stato ritenuto pienamente sussistente nella fattispecie concreta posta al suo esame (cessione di cespite immobiliare avvenuta in ambito familiare e successiva alla ricezione di alcune cartelle di pagamento).


