La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con l’ordinanza 13884/2016 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alle intercettazioni tramite congegni elettronici quali i virus informatici.
Nello specifico, le Sezioni Unite, dovranno chiarire:
- se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
- se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
- se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.


