Il divieto previsto dal codice di procedura penale di utilizzare le registrazioni nei processi diversi da quello in cui sono state disposte non vale nel contenzioso tributario.
Va negato il beneficio del diritto a detrazione dell’Iva ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte. Inoltre, le intercettazioni telefoniche legittimamente assunte in sede penale e trasmesse all’Amministrazione finanziaria, nonché la sentenza (patteggiamento) resa ai sensi dell’articolo 444 cpp, sono materiale probatorio pieno ed efficace ai fini del processo e degli accertamenti tributari in genere.
È quanto si desume dalla sentenza n. 27196 della Corte di cassazione del 22 dicembre 2014.
La vicenda processuale
La controversia nasce da un recupero a tassazione, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte dirette, nei confronti di una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di metalli preziosi.
L’atto faceva seguito a un’indagine della Guardia di finanza, avente a oggetto una frode carosello, caratterizzata dall’esistenza di società cartiere dalle quali la contribuente avrebbe operato acquisti, utilizzate per coprire, tramite l’emissione di fatture soggettivamente false, il reale acquisto di argento sul mercato comunitario ed extracomunitario e richiedere falsi rimborsi.


