Con circolare n.27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate chiarisce circa i dubbi emersi relativamente agli errati versamenti, da parte dei contribuenti, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF, IRES e IRAP.
Per quanto riguarda il caso in cui il contribuente provveda al versamento delle imposte nei 30 giorni successivi alla scadenza prevista (ad esempio 16 luglio anziché 16 giugno), senza applicare la prevista maggiorazione, l’Agenzia ha stabilito che tale maggiorazione e’ parte integrante del tributo in quanto versata congiuntamente all’imposta dovuta, senza distinzione di codice tributo.
Di conseguenza se il contribuente assolve solo l’imposta senza la maggiorazione, il versamento si dovra’ considerare insufficiente e non tardivo. Il contribuente che volesse regolarizzare la situazione sopra citata può effettuare il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del “termine lungo”:
- di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento;
- dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;
- della sanzione ridotta pari al 3 per cento dell’importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento)
o, in alternativa, può effettuare il pagamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:
- di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento;
- dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;
- della sanzione ridotta pari al 3,75 per cento dell’importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento).
Per approfondimenti vi rimandiamo alla circolare 27/E.


