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INPS: restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria ai fini del TFS

Con messaggio del 21 giugno 2013 n.10065, l’Inps risponde alle innumerevoli richieste e diffide pervenute che chiedevano l’interruzione e la restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito del riconoscimento, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 -11 ottobre 2012, dell‘illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

L’Inps chiarisce la sua posizione segnalando che l’art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del DL n.78/2010 e, contemporaneamente, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati, per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il 30 ottobre 2012. Ha inoltre disposto l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti e l’inefficacia di tutte le sentenze emesse in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della retribuzione contributiva ai fini del TFS.
Di conseguenza, essendo state ripristinate le regole precedenti a quelle introdotte dall’art. abrogato, per i dipendenti in regime di TFS in servizio o per quelli cessati, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 e l’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012 non trovano applicazione invece per i dipendenti pubblici in regime di TFR cui, invece, non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta, e’ stata prevista la diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio.

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