Potrebbe essere ammesso un autonomo ricorso contro il nuovo provvedimento solamente se questo manifestasse un ampliamento dell’originaria pretesa impositiva dell’amministrazione.
Ottenuto l’annullamento parziale di un atto definitivo, si può impugnare il debito residuo? In altri termini, si considera la pretesa parziale come un atto nuovo oppure no? In sostanza, contenendo un parziale diniego di autotutela, tale atto è per questo impugnabile?
A queste domande ha dato risposta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7511 del 15 aprile 2016, ha sancito che non è impugnabile il provvedimento di rifiuto parziale di autotutela rispetto alla pretesa del Fisco contenuta negli atti diventati definitivi, perché il provvedimento non può comportare alcun cambiamento lesivo degli interessi del contribuente rispetto a quanto a lui già noto.


