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Ingresso della Croazia nella UE: cosa cambia in ambito iva

Con l’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, avvenuto ieri 1 luglio 2013, cambiano anche le disposizioni transitorie ai fini Iva, previste dal D.L. n.331 del 30 agosto 1993, relative agli scambi intracomunitari dei beni con questo paese.

Dal 1 luglio, infatti, gli scambi commerciali di beni tra soggetti passivi ai fini Iva stabiliti in Italia e Croazia saranno disciplinati non più dalle disposizioni relative agli scambi extracomunitari ma a quelle riferibili agli scambi intracomunitari. Non si parla più quindi ‘importazioni’ ed ‘esportazioni’ di beni con questo paese ma, d’ora in poi, di cessioni e acquisti di beni ‘intracomunitari’.

Relativamente all’acquisto e cessione dei beni effettuati in questo periodo di ‘transizione’ e’ necessario quindi chiarire come tali operazioni debbano essere qualificate sul piano fiscale, e più precisamente:

  • l’acquisto dei beni dalla Croazia con trasporto effettuato DOPO il 30 giugno 2013 ma con fattura emessa PRIMA del 1 luglio 2013 e’ qualificabile come acquisto intracomunitario in quanto, nel momento in cui il bene entra in Italia, quindi dopo il 30 giugno 2013, non e’ possibile effettuare le operazioni doganali.
  • la cessione di beni nei confronti di soggetti passivi di imposta identificati ai fini Iva in Croazia con spedizione della merce DOPO il 30 giugno 2013, per cui sia stata emessa fattura PRIMA del 1 luglio 2013, e’ qualificabile come cessione intracomunitaria
  • la cessione di beni all’esportazione effettuata PRIMA del 1 luglio 2013 con uscita della merce in Croazia DOPO il 30 giugno 2013 e’ da considerarsi come cessione all’esportazione, articolo 8 dPR 633/1972.

Per quanto riguarda infine le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti in Croazia, per tutte le operazioni effettuate dal 1 luglio 2013 è previsto l’obbligo di integrazione della fattura (non più di autofatturazione) ricevuta dal prestatore comunitario ai sensi degli articoli 46 e 47 D.l. 331/93.
Relativamente invece a prestazioni rese da soggetti passivi Iva in Italia a soggetti passivi in Croazia, le operazioni non sono da considerarsi soggette ad Iva ma rimane l’obbligo di emissione della fattura.

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