Il lavoratore che abbia subito un infortunio durante il percorso casa-lavoro utilizzando l’auto propria non ha diritto ne’ alla rendita ne’ all’indennita’ per inabilita’ temporanea qualora lo spostamento sia ritenuto possibile anche con mezzi pubblici o percorribile anche a piedi.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014, secondo cui, nel caso in esame, l’uso del mezzo proprio non era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro e che “ data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”.


