In materia di infortuni sul lavoro, l’«occasione di lavoro» di cui all’art. 2 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio – economiche in cui l’attivita’ lavorativa si svolge e nelle quali e’ insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite, in questo caso, del cosiddetto rischio elettivo (in applicazione dell’anzidetto principio, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito, per vizio di motivazione, in quanto priva di sufficiente esplicitazione delle ragioni della ritenuta ininfluenza delle circostanze di tempo e di luogo dell’infortunio, consistenti nello svolgimento, da parte del lavoratore, dell’attivita’ di custode presso una postazione che presentava un rischio di danno, derivante dai gradini per il raggiungimento dello spogliatoio e dell’essere il lavoratore comunque impegnato nello svolgimento delle sue mansioni).
Fonte: Cass., sez. lav., 05-01-2015, n. 6 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


