Il Testo unico bancario stabilisce che le somme da erogare a titolo di finanziamento per l’acquisto di immobili non possono mai essere superiori al valore di questi ultimi.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 23954 del 4 giugno 2015, ha statuito che “È pienamente corrispondente a logica il criterio che un bene non può costituire garanzia al di là del proprio valore. Pertanto se è perfettamente concepibile che un finanziamento possa essere chiesto, oltre che per l’acquisto di un immobile, anche per le ulteriori spese, certamente a fronte del finanziamento dovranno esservi ulteriori garanzie, quali fideiussioni o altre”.
La vicenda
Con sentenza del 18 luglio 2012, il Tribunale giudicava il ricorrente colpevole del reato previsto dall’articolo 4, Dlgs 74/2000, perché, in qualità di amministratore, al fine di evadere le imposte, indicava nella dichiarazione dei redditi, relativa agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale.
Nel caso di specie, la società che alienava appartamenti conveniva, con gli acquirenti degli immobili, l’indicazione nell’atto di un prezzo inferiore a quello realmente corrisposto.


